L’Articolo 11 della “Public Policy Rules” all'indirizzo seguente http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_162/l_16220040430en00400050.pdf puo’ fornire una risposta: Comunque se il nome per il quale ci sono dei diritti preesistenti contiene uno spazio tra le parole o gli elementi testuali, esso potra’ essere omesso. Quando il nome per il quale si possiede un diritto preesistente contiene caratteri speciali, spazii o segni di punteggiatura (come per esempio ! & @ “ ’ # ( § { } * % Ł) essi verranno eliminati completamente dal nome, rimpiazzati con il simbolo sottolineato “_” o se possibile trascritti. Per esempio se possiedi un marchio “A & B” registrato come marchio della Comunita’ Europea, potrai chiedere, a tua discrezione, “A-B.eu” e “AB.eu” ed anche “AandB.eu”, “AeB.eu”, “AundB.eu” ecc.